Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale).

      1. In attuazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 2061 del codice civile e nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, il Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, tenuto conto della specificità delle singole professioni e nell'osservanza dei criteri di proporzionalità ed effettiva necessità anche in relazione alla concorrenza:

          a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata non superiore a dodici mesi in relazione alle singole professioni e comunque contenuta secondo modalità che privilegino la concentrazione delle esperienze professionali e che garantiscano l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e da svolgere sotto la responsabilità di un professionista iscritto da almeno quattro anni, fatto salvo quanto previsto negli articoli 5 e 6; riconoscere un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale; prevedere, tenendo conto delle singole tipologie

 

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professionali, forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all'estero, garantendo in ogni caso l'insegnamento dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione;

          b) mantenere l'esame di Stato per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità; disciplinare le modalità dell'esame di Stato, o del concorso per i casi di obbligatoria predeterminazione numerica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica del possesso delle competenze tecniche necessarie per la specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi designati e limitando alla sola presidenza, in concorso con altri soggetti professionali e nel rispetto delle attuali previsioni normative, la possibilità di nomina di magistrati ordinari; individuare le modalità che assicurino la terzietà dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio in caso di previsione di procedure decentrate; garantire una adeguata pubblicità all'avvio delle procedure di abilitazione o ai concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).